
La legge di stabilità 2014 ha previsto che, dal 1° gennaio 2014, nelle locazioni abitative (e solo abitative) il pagamento del canone venga effettuato obbligatoriamente escludendo l'uso del contante ed assicurandone la tracciabilità, qualunque ne sia l'importo.
Considerata la mancanza di specifica sanzione per detta violazione ed in risposta a richieste di chiarimenti, il Ministero Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro, con propria nota Prot : 10492 del 5.2.2014, ha chiarito che rimangono ferme le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa generale (d.lgs. n. 231/07, art.49) e relative sanzioni.
E' quindi vietato trasferire denaro contante qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad euro mille, anche se effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono però artificiosamente frazionati. Norma ritenuta applicabile anche al pagamento in contanti del canone di locazione, non sanzionabile quindi purché per un importo non superiore a 999,99 euro.
La nota precisa che la finalità di conservare traccia dei pagamenti in contanti intercorsi tra conduttore e locatore può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante contante al pagamento del canone di locazione.
E' da ritenersi che si faccia riferimento all'esibizione -a richiesta - di una quietanza di pagamento dell'affitto recante importo non superiore ad euro 999,99 (innalzata ad euro 2.999,99 dal 1° gennaio 2016).
Viceversa, una quietanza per un importo superiore, con la dicitura "canone pagato in contanti" potrebbe equivalere ad una sorta di autodenuncia.
Appare sottinteso, nella nota, che ad essere inferiore alla detta soglia debba essere il singolo canone pagato in contanti, vale a dire il canone in unica soluzione se, ad esempio, per un affitto breve o per villeggiatura o, nel caso di canoni pagati mensilmente, l'importo del singolo canone mensile senza che, in questo caso, si possa ravvisare un artificioso frazionamento su base mensile di un canone superiore (annuale).

SAPINO geom. Giuseppe
Iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Cuneo al n° 1810
Dal 1983 opera nel campo dell’edilizia in qualità di progettista di edifici residenziali, produttivi ed agricoli, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza (dal 1998) e di consulente alle imprese ed ai privati. Si occupa inoltre di gestione immobiliare e di consulenza per compravendite e locazioni.